 |
1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto
dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale; garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate
in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30.
|
 |